(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  24 del
                           24 aprile 2015) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                               Capo I 
 
 
                           Norme generali 
 
  Art. 1. - Oggetto 
 
                               Capo II 
 
Elezioni  per  la  costituzione  o  il  rinnovo   del   comitato   di
  amministrazione  (art.  18,  comma  1  della  legge  regionale   n.
  27/2014). 
  Art. 2 - Indizione delle elezioni 
  Art. 3 - Data delle elezioni 
  Art. 4 - Elettorato attivo e passivo 
  Art. 5 - Presentazione delle candidature 
  Art. 6 - Svolgimento delle elezioni 
  Art. 7  -  Elezione  del  comitato  di  amministrazione  quando  la
collettivita' risiede in piu' comuni 
  Art. 8 - Incompatibilita' e ineleggibilita' 
  Art. 9 - Ricorsi 
  Art. 10 - Spese 
 
                              Capo III 
 
 
                          Soggetto gestore 
 
 
                              Sezione I 
 
 
                            Ente gestore 
 
  Art. 11 - Costituzione  dell'ente  gestore  (art.  15  della  legge
regionale n. 27/2014) 
  Art. 12 -  Individuazione  degli  utenti  aventi  diritto  di  voto
nell'assemblea dell'ente gestore (art. 17 della  legge  regionale  n.
27/2014) 
  Art. 13 - Costituzione dell'ente gestore quando i beni del  demanio
collettivo  civico  sono  di  proprieta'   degli   utenti   residenti
nell'intero comune  (art.  21,  comma  4  della  legge  regionale  n.
27/2014) 
  Art. 14 - Costituzione dell'ente gestore  in  caso  di  fusione  di
comuni (art. 15 della legge regionale n. 27/2014) 
 
                             Sezione II 
 
Regolamento per la gestione degli usi civici, piano di valorizzazione
  dei beni del demanio collettivo civico e statuto. 
  Art. 15 - Contenuti minimi del regolamento per  la  gestione  degli
usi civici (art. 6 della legge regionale n. 27/2014) 
  Art. 16 - Contenuti minimi del piano di valorizzazione dei beni del
demanio collettivo civico (art. 7 della legge regionale n. 27/2014) 
 
                               Capo IV 
 
 
                     Procedimenti amministrativi 
 
 
                              Sezione I 
 
 
                Procedimenti di competenza regionale 
 
  Art. 17 - Approvazione del  primo  statuto  (art.  29  della  legge
regionale n. 27/2014) 
  Art. 18 - Liquidazione dei diritti  d'uso  civico  su  istanza  del
soggetto gestore (art. 24 della legge regionale n. 27/2014) 
  Art. 19 - Liquidazione dei diritti  d'uso  civico  su  istanza  del
proprietario del fondo gravato (art.  24  della  legge  regionale  n.
27/2014) 
  Art. 20 - Liquidazione dei diritti d'uso civico d'ufficio (art.  24
della legge regionale n. 27/2014) 
  Art. 21 - Liquidazione dei diritti  esclusivi  di  caccia  e  degli
altri diritti di prelievo  faunistico  ricompresi  in  aree  protette
(art. 12, comma 4 della legge regionale n. 27/2014) 
  Art. 22 - Procedure per  lo  svincolo  delle  somme  investite  dal
soggetto gestore in titoli (art. 23, comma 2 della legge regionale n.
27/2014) 
  Art. 23 - Reintegra (art. 25, comma  2  della  legge  regionale  n.
27/2014) 
 
                             Sezione II 
 
Controllo contabile sul bilancio dell'ente gestore (art. 4, comma  1,
  lettera b) della legge regionale n. 27/2014) 
  Art. 24 - Competenze del comune 
 
                               Capo V 
 
 
Pubblicita' degli atti di accertamento (art. 31, comma 1, lettera  e)
                  della legge regionale n. 27/2014) 
 
  Art. 25 - Pubblicita' degli atti di accertamento 
  Art. 26 - Opposizione 
  Art. 27 - Attestazione di compiuto accertamento dell'istruttoria  o
della verifica demaniale 
 
                               Capo VI 
 
 
                Determinazione di indennizzi e canoni 
                   in favore del soggetto gestore 
 
  Art. 28 - Determinazione del  canone  in  caso  di  affidamento  in
gestione del demanio collettivo civico (art. 11, comma 2 della  legge
regionale n. 27/2014) 
  Art. 29 - Determinazione  dell'indennizzo  per  la  compressione  o
riduzione degli usi civici ricompresi  in  aree  protette  (art.  12,
comma 3 della legge regionale n. 27/2014) 
 
                              Capo VII 
 
 
                       Procedure conciliative 
             (art. 26 della legge regionale n. 27/2014) 
 
  Art. 30 - Costituzione della commissione di conciliazione 
  Art. 31 - Segretaria tecnica della commissione 
  Art. 32 - Procedimento di conciliazione 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione  in  legge  del
regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 e del regio  decreto  16  maggio
1926, n. 895, che proroga i termini assegnati all'art. 2  del  r.d.l.
22 maggio 1924, n. 751); 
  Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332  (Approvazione  del
regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766  sul
riordinamento degli usi civici del Regno); 
  Vista la legge 17 aprile 1957, n. 278  (Costituzione  dei  Comitati
per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali); 
  Vista  legge  regionale  23  maggio   2014,   n.   27   (Disciplina
dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico
e diritti di uso civico); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 26 febbraio 2015; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  Toscana  3
febbraio 2014, n. 4; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento regionale di attuazione della legge regionale  23  maggio
2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in  materia  di
demanio collettivo civico e diritti di uso civico) n. 188 del 2 marzo
2015; 
  Visto il parere favorevole della  seconda  Commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 12 marzo 2015; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
7, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 3  febbraio
2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  7  aprile  2015,  n.
448; 
  Considerato quanto segue: 
    1. la disciplina delle elezioni per la costituzione del  comitato
di amministrazione separata degli usi civici e'  stata  rivista  alla
luce  dell'esperienza  maturata  negli  anni  di   applicazione   del
regolamento regionale 7 marzo 1992, n. 1 (Usi civici - regolamento di
attuazione della legge  17  aprile  1957,  n.  27  «Costituzione  dei
Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici  frazionali»)
che viene abrogato; 
    2.  al  fine   di   permettere   l'elezione   del   comitato   di
amministrazione qualora la collettivita' risieda in piu' comuni  sono
previste disposizioni finalizzate ad  attribuire  al  comune  con  il
maggior numero di elettori il ruolo  di  capofila  nello  svolgimento
delle operazioni elettorali; 
    3. al fine di costituire l'ente gestore anche  quando,  ai  sensi
della legge regionale 27 dicembre 2011,  n.  68  (Norme  sul  sistema
delle autonomie locali), si fondono comuni nei quali gli  usi  civici
spettano all'intera  popolazione  residente  in  uno  dei  comuni  e,
quindi, gli usi civici  diventano  frazionali,  sono  state  previste
specifiche disposizioni; 
    4. al fine di poter costituire l'ente gestore anche quando i beni
del  demanio  collettivo  civico  sono  di  proprieta'  degli  utenti
residenti  nell'intero  comune,  si  prevede   la   possibilita'   di
costituire un gruppo d'interesse qualificato ai  sensi  dell'art.  36
del codice  civile  titolato  a  richiedere  l'istituzione  dell'ente
gestore; 
    5. per l'art. 2, comma 1, lettera d)  della  legge  regionale  n.
27/2014  utente  e'  ogni  soggetto  residente  nel   territorio   di
pertinenza comunale o frazionale. Al fine di consentire  un  corretto
svolgimento  dei  lavori  dell'assemblea  degli  utenti  il  presente
regolamento  prevede  che  abbiano  diritto  di  voto  nelle   sedute
assembleari solo gli utenti maggiorenni; 
    6. nel prevedere i contenuti minimi del piano  di  valorizzazione
dei beni del demanio collettivo civico si stabilisce che  esso  abbia
una durata quinquennale con possibilita' di modifica annuale; 
    7. il presente  regolamento  detta  le  procedure  di  competenza
regionale  relative  alla  liquidazione  dei  diritti  d'uso   civico
prevedendo procedure diverse a seconda che l'istanza  sia  presentata
dal soggetto gestore o dal privato interessato o  quando  si  procede
d'ufficio, nonche' quelle relative agli  altri  procedimenti  e  alla
reintegra; 
    8. al fine di semplificare le procedure per l'impiego delle somme
derivanti  da  alienazione  o  da   affrancazione   dei   canoni   di
liquidazione dei diritti d'uso civico, se ne permette l'utilizzazione
al   soggetto   gestore,   con    autorizzazione,    senza    doverle
precedentemente investire in titoli del debito pubblico; 
    9. per  dare  chiarezza  e  uniformita'  al  controllo  contabile
esercitato dal comune sul bilancio del soggetto gestore si  prevedono
specifiche procedure; 
    10. per la determinazione del canone di affidamento  in  gestione
di un bene del demanio collettivo civico e' stato valutato  opportuno
indicare come riferimento il probabile valore  di  mercato  del  bene
riconducibile alla media ponderale delle vendite di beni paragonabili
nella zona di riferimento; 
    11. al fine di prevedere, in caso di controversia, una  veloce  e
meno onerosa definizione  dei  procedimenti  regionali  che  vanno  a
incidere sulla  gestione  o  la  sistemazione  degli  usi  civici  il
presente  regolamento  prevede  procedure  conciliative   di   natura
extragiudiziale; 
    12. in attuazione dell'art. 31, comma 2 della legge regionale  n.
27/2014 al presente atto sono  allegati  lo  statuto  tipo  dell'ente
gestore (allegato 1) e del comune quale  soggetto  gestore  (allegato
2); 
    13. il parere espresso dalla seconda  Commissione  consiliare  e'
accolto e il testo e' conseguentemente adeguato. 
  Si approva il presente regolamento. 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento contiene  la  disciplina  di  attuazione
della  legge  regionale   23   maggio   2014,   n.   27   (Disciplina
dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico
e diritti di uso civico), di seguito «legge regionale».